1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la documentazione sanitaria necessaria ai fini del regolare esercizio della prostituzione e sono espressamente specificate le patologie in presenza delle quali l'esercizio della prostituzione non può essere intrapreso.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì:
a) i controlli sanitari successivi cui devono sottoporsi coloro che esercitano la prostituzione nel corso della propria attività, specificando, altresì, la loro periodicità;
b) le modalità e i tempi per l'espletamento, da parte delle competenti autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, dei controlli successivi all'inizio dell'esercizio della prostituzione prescritti ai sensi della lettera a);
c) i requisiti di idoneità igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'esercizio della prostituzione e i relativi controlli.
3. Chiunque intraprende o prosegue o svolge l'esercizio della prostituzione senza la regolare certificazione sanitaria stabilita ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
4. La pena è della reclusione da tre a cinque anni congiunta alla multa da 50.000 a 200.000 euro nel caso in cui l'esercizio della prostituzione sia stato irregolarmente avviato o proseguito da persone che risultano affette dalle patologie individuate ai sensi del comma 1 come ostative a tale esercizio.